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Sez. U, Sentenza n. 3121 del 01/04/1987 (Rv. 452215 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI (E.N.P.A.S.) - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - DOMANDA DI RISCATTO DI SERVIZI PREGRESSI OVVERO DI STUDI UNIVERSITARI - TRASMISSIONE TARDIVA DI DETTA DOMANDA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI PER IL DIPENDENTE - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN MISURA MAGGIORE - AZIONE RISARCITORIA DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ - OMESSA DENUNCIA DELLA ILLEGITTIMITÀ DEL CRITERIO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452215-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI (E.N.P.A.S.) - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - DOMANDA DI RISCATTO DI SERVIZI PREGRESSI OVVERO DI STUDI UNIVERSITARI - TRASMISSIONE TARDIVA DI DETTA DOMANDA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI PER IL DIPENDENTE - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN MISURA MAGGIORE - AZIONE RISARCITORIA DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ - OMESSA DENUNCIA DELLA ILLEGITTIMITÀ DEL CRITERIO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO - IRRILEVANZA.*

Qualora il pubblico dipendente, ai fini dell'indennità di buonuscita a carico dell'ENPAS, presenti domanda di riscatto di pregressi servizi militari o civili, ovvero di studi universitari, e subisca un pregiudizio, per il fatto che il datore di lavoro inoltri detta domanda all'ente di previdenza oltre il termine all'uopo prescritto, e che l'ente medesimo, facendo riferimento al momento della trasmissione anziché a quella della presentazione dell'istanza, determini il contributo dovuto per l'indicato riscatto in misura superiore (alla stregua della maggiore età e della maggiore retribuzione conseguita dal richiedente), al dipendente stesso deve essere riconosciuto il diritto di adire il giudice ordinario con Azione risarcitoria contro il datore di lavoro, vertendosi in tema di comportamento illecito lesivo di una posizione di diritto soggettivo, mentre resta in proposito irrilevante che non abbia provveduto a denunciare l'illegittimità del menzionato criterio di riferimento per la quantificazione del contributo (e degli Atti amministrativi in ottemperanza dei quali sia stato seguito), non essendo in ciò ravvisabile un'omissione idonea ad escludere la risarcibilità del danno ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. (V 7237/83, mass n 431834).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 06/12/1965 num. 1368 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)