Sez. 2, Sentenza n. 232 del 11/01/2016 (Rv. 638385 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada - Rilevabilità d'ufficio di vizi diversi da quelli fatti valere con l'atto di opposizione - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi dell'art. 204 bis dello stesso codice e degli artt. 22 e 23 della l. n. 689 del 1981, l'oggetto del giudizio è delimitato dai motivi dedotti dall'opponente, entro i termini di legge, con l'atto introduttivo, sicché il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)