Sez. 2 - , Ordinanza n. 27909 del 31/10/2018 (Rv. 651033 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Motivi di impugnazione - Integrazione dopo la presentazione del ricorso - Esclusione - Ragioni della sanzione - Nuove deduzioni ad opera della P.A. procedente - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio, da parte del giudice, di vizi diversi da quelli fatti valere con l'atto di opposizione - Esclusione - Limiti - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di opposizione a sanzioni amministrative, la l. n. 689 del 1981 configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo; di conseguenza, così come non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti, simmetricamente l'amministrazione non può dedurre, a sostegno della pretesa sanzionatoria, motivi o circostanze diversi da quelli enunciati con l'ordinanza, ed il giudice non può rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, salve le ipotesi di inesistenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 135 com. 1, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 56 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)