Sez. 1, Sentenza n. 6519 del 25/03/2005 (Rv. 580202 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Configurazione del giudizio come giudizio di cognizione, delimitato dai motivi di opposizione - Conseguenze - Eccezione di prescrizione - Tipizzazione - Necessità - Deducibilità in corso di giudizio o di ricorso per cassazione di un tipo di prescrizione diverso da quello indicato in sede di opposizione - Esclusione - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Poiché il giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa, proposto ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si configura come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge citata, il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come "causa petendi" del suddetto giudizio e che, a norma dell'art. 22 cit., devono essere proposti con il ricorso entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, e poiché l'eccezione di prescrizione, oltre a non essere rilevabile d'ufficio, deve essere dedotta, a pena di inammissibilità, in modo specifico e tipizzato, con la specificazione cioè di quale delle varie ipotesi di prescrizione si chiede l'applicazione, anche se indipendentemente dall'adozione di formule rituali e dall'indicazione di specifiche norme, non potendo il giudice applicare un tipo di prescrizione diverso da quello richiesto, ciò comportando la violazione sia del principio dispositivo dell'eccezione di prescrizione, sia del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, deve ritenersi tardivamente proposta l'eccezione di prescrizione non formulata nel ricorso in opposizione, ma nel corso del giudizio o nel successivo ricorso per cassazione. (Nella specie, la Corte Cass. ha dichiarato la inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione con il quale, dopo che in sede di opposizione era stata eccepita la prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod. pen., veniva dedotta la prescrizione dell'illecito amministrativo ex art. 28 legge n. 689 del 1981).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)