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Sez. 4 - , Sentenza n. 51539 del 18/10/2018 Cc. (dep. 15/11/2018) Rv. 274496 - 01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | 666 NULLITÀ - 013 deducibilità NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ - Udienza pubblica di legittimità - Omessa notificazione dell'avviso di udienza ad uno dei due difensori - Nullità a regime intermedio - Mancata comparizione di entrambi i difensori - Sanatoria.
Stato
decisa il 2018-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274496-01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ

In tema di comunicazioni al difensore, l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica nel giudizio di legittimità ad uno dei due difensori dell'imputato non dà luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., bensì a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., con la conseguenza che tale vizio è da ritenersi sanato, ex art. 184, comma 1, cod. proc. pen., nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all'udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione ad uno dei difensori.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)