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Sez. L, Sentenza n. 240 del 12/01/2012 (Rv. 620203 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Ambito della contrattazione collettiva integrativa - Limiti posti dalla contrattazione collettiva nazionale - Specificità - Necessità - Deducibilità da precetti generali - Esclusione - Fattispecie in tema di decorrenza della riqualificazione del pubblico dipendente.
Stato
decisa il 2012-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620203-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE

Nel pubblico impiego privatizzato, il principio per cui la contrattazione collettiva integrativa si svolge nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali implica che tali limiti abbiano carattere di specificità e siano connessi a materie ed ambiti di disciplina espressamente riservati alla contrattazione collettiva nazionale, non potendo, invece, essere desunti da precetti a contenuto generale, come quello dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede una riserva di regolamentazione collettiva per la determinazione del trattamento economico. (Nella specie, il giudice di merito, argomentando da tale riserva, aveva respinto la domanda del pubblico dipendente per la decorrenza degli effetti giuridici ed economici di una riqualificazione interna dalla data di pubblicazione del bando, prevista dal contratto collettivo integrativo; la S.C., sulla scorta dell'affermato principio, ha cassato la decisione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)