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Sez. U, Ordinanza n. 7035 del 28/03/2006 (Rv. 588450 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA | Proposizione in via subordinata di difese procedurali e di domanda riconvenzionale da parte dello straniero - Accettazione della giurisdizione del giudice italiano - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588450-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA

La proposizione di difese di ordine procedurale o di una domanda riconvenzionale da parte del convenuto straniero non comporta accettazione tacita della giurisdizione del giudice italiano, qualora venga espressamente subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione di detto giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11, Regolam. Comunitario //2000 num. 44 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)