Sez. L, Sentenza n. 11012 del 03/11/1998 (Rv. 520323 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Art. 11 legge n. 564 del 1981 - Portata - Termini per la presentazione della domanda - Disciplina dettata dal D.M. 2 luglio 1983 - Decorrenza della prescrizione prima di tale decreto - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
L'unico provvedimento che ha regolato il termine per la presentazione della domanda di equo indennizzo per i ferrovieri è stato il D.M. 2 luglio 1983 che, all'art. 4, ha previsto che la relativa istanza deve essere presentata entro sei mesi dalla conoscenza del provvedimento che riconosce la dipendenza da causa di servizio della menomazione all'integrità fisica; nessun termine in tal senso era previsto dalla legge 6 ottobre 1981 n. 564 che, introducendo per la prima volta il beneficio, fissava altresì un termine semestrale decorrente dalla data di entrata in vigore della legge esclusivamente al fine di estendere il beneficio stesso alle infermità pregresse (purché non anteriori al 30 giugno 1956); ne consegue che prima dell'emanazione del D.M. 2 luglio 1983, citato, il diritto non era disponibile e quindi non poteva neppure decorrere di termine di prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)