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Sez. L, Sentenza n. 21295 del 03/10/2006 (Rv. 592601 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Preliminare domanda di riconoscimento della causa di servizio - Termine di decadenza - Applicabilità - Esclusione - Domanda amministrativa di equo indennizzo - Preventivo riconoscimento della causa di servizio - Necessità - Conseguenze - Decadenza - Decorrenza dall'evento - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592601-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

In materia di equo indennizzo, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, non è applicabile il termine di decadenza previsto per la preliminare domanda di riconoscimento della causa di servizio dall'art. 38 del d.m. n. 2716 del 1958. Quanto al termine di decadenza di sei mesi per la proposizione della domanda di equo indennizzo, l'art. 4 del d.m. 2 luglio 1983 n. 1622 stabilisce che la domanda va presentata entro sei mesi dal giorno in cui al dipendente è stato comunicato il provvedimento che riconosce la dipendenza da cause di servizio della menomazione dell'integrità fisica, ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione conseguente ad infermità o lesione già riconosciuta dipendente da cause di servizio. Pertanto va escluso che il termine decorra dallo stesso momento dell'evento, poiché la norma citata (che è atto di normazione secondaria avente forza di legge, in quanto varato in esecuzione dell'art. 11 della legge n. 564 del 1981) presuppone la preesistenza del provvedimento che riconosce la dipendenza da causa di servizio. (Nella specie, relativa a ferroviere colpito violentemente da un sasso mentre lavorava in vicinanza dei binari, la S.C., nel cassare la sentenza di merito che aveva collocato allo stesso momento dell'evento la conoscenza della natura dell'infortunio come derivante da causa di servizio, ha negato che ricorresse alcuna decadenza, poiché la domanda di equo indennizzo addirittura aveva preceduto il provvedimento di riconoscimento).

Riferimenti normativi: Legge 26/03/1958 num. 425 art. 208, Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11, Decr. Minist. Trasporti 19/12/1958 num. 2716 art. 38, Decr. Minist. Trasporti 02/07/1983 num. 1622 art. 4, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)