Sez. 5, Sentenza n. 15208 del 29/11/2001 (Rv. 550754 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Lottizzazione - Sussistenza - Condizioni - Stipula della convenzione - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE
In tema di redditi diversi, per l'applicazione dell'art. 76, terzo comma, n. 1), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - che considera in ogni caso fatta con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, la lottizzazione di terreni e la successiva vendita degli stessi - un terreno deve ritenersi giuridicamente "lottizzato" nel momento in cui l'autorità competente ha emesso la necessaria autorizzazione alla lottizzazione, e non è indispensabile che si sia già realizzata la condizione sospensiva cui l'autorizzazione è subordinata, cioè la stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda i vari oneri a carico di quest'ultimo: diversamente, infatti, si giungerebbe a risultati paradossali tanto in materia civile e penale (perché diventerebbe illegittima la diffusa prassi delle vendite frazionate di ampi appezzamenti, dopo che sia stata emessa autorizzazione alla lottizzazione, a vari proprietari che si assumono ciascuno una parte degli oneri stipulando la convenzione con il comune) quanto in materia tributaria (essendo evidente che i criteri di valutazione di un terreno si modificano con l'autorizzazione alla lottizzazione).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 76 com. 3 n. 1 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)