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Sez. 5, Sentenza n. 23352 del 30/10/2006 (Rv. 593665 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Vendita di suolo lottizzato - Presunzione assoluta di intento speculativo - Esclusione - Nesso causale tra la maggiorazione del prezzo di vendita e l'edificabilità conseguente alla lottizzazione - Necessità - Edificabilità subordinata a condizione - Irrilevanza - Scadenza del termine di efficacia dell'autorizzazione - Assoggettamento ad imposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593665-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

In tema di imposte sui redditi, l'art. 81, comma primo, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nell'assoggettare ad imposizione, tra i redditi diversi, le plusvalenze derivanti dalla vendita d'immobili posta in essere al di fuori dell'esercizio di imprese, individua il presupposto dell'obbligazione tributaria in una fattispecie a formazione progressiva, per il cui perfezionamento è necessario il concorso di due elementi costitutivi, il secondo dei quali è rappresentato dalla vendita del terreno o dell'edificio, mentre il primo si realizza alternativamente mediante la lottizzazione del terreno o l'esecuzione di opere finalizzate a renderlo edificabile. Tale disposizione, diversamente dall'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, non pone una presunzione assoluta circa l'intento speculativo della vendita di suoli che siano stati oggetto di lottizzazione o dell'esecuzione di opere tali da renderli edificabili, ma ancora la plusvalenza all'effettiva sussistenza di un rapporto di causalità tra la maggiorazione del prezzo di vendita per l'alienante e la possibilità per l'acquirente di realizzare opere edilizie in conseguenza della lottizzazione. A tal fine, pertanto, un terreno deve considerarsi lottizzato allorquando l'autorità competente abbia provveduto ad emettere la prescritta autorizzazione, senza che assuma alcun rilievo l'eventuale subordinazione della lottizzazione ad una condizione sospensiva o risolutiva (ad esempio, la stipulazione di una convenzione da trascrivere o l'effettiva realizzazione di opere edilizie), mentre l'intervenuta scadenza del termine di efficacia dell'autorizzazione comporta, in assenza di proroghe esplicite e formali, l'inidoneità della stessa a produrre vantaggi economici, assoggettabili a tassazione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)