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Sez. L, Sentenza n. 4662 del 26/05/1997 (Rv. 504694 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Criteri per la determinazione - Rilevanza del "petitum" sostanziale proposto dall'attore - Contestazione del convenuto - Irrilevanza - Fattispecie relativa a controversia relativa al rapporto fra società cooperativa di lavoro e singolo socio.
Stato
decisa il 1997-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504694-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE

Qualora l'attore chieda il riconoscimento di un diritto che assume essere stato violato, previa allegazione di specifici fatti relativi ad un determinato rapporto giuridico, competente a decidere la controversia - sulla base di tale "petitum" sostanziale - è il giudice indicato dalla legge in relazione a tale rapporto, anche se il convenuto, in base alla contestazione dell'esistenza di quel determinato fatto, eccepisca che al rapporto intercorso tra le parti debba essere assegnata una natura diversa, salvo che la prospettazione dell'attore non risulti in modo evidente pretestuosa ed artificiosamente allegata proprio al fine di operare una non consentita scelta del rito e del giudice. Consegue che la controversia relativa al rapporto fra la società cooperativa di lavoro ed il singolo socio è devoluta alla competenza del giudice del lavoro allorché il socio lavoratore abbia formulato la sua domanda facendo valere, per mezzo degli elementi di fatto allegati, la natura effettiva di lavoro subordinato, come propria del rapporto, in guisa da presupporre, esplicitamente o anche solo implicitamente, la concorrenza di due distinti rapporti, quello sociale e quello di lavoro subordinato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)