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Sez. 1, Sentenza n. 5379 del 16/06/1997 (Rv. 505216 - 01)

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE | Fideiussione per obbligazioni presenti - Validità - Ammontare rilevante - Ininfluenza - Dovere della banca di accertare la possibilità di autonomo adempimento dell' imprenditore - Insussistenza - Accertamento di tale possibilità - Interesse del fidejussore - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505216-01

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE

La fideiussione per le obbligazioni presenti del debitore principale è valida anche se l'entità del loro ammontare può indurre a dubitare della possibilità di questi di restituire autonomamente il prestito concessogli, perché da un lato la banca non ha il dovere di accertare tale circostanza, essendo peraltro conforme alla logica del relativo contratto soccorrere l'imprenditore con un ulteriore patrimonio per le sue necessità commerciali; dall'altro è invece interesse di colui che presta una garanzia per un'apertura di credito effettuare tale accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1955

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)