Sez. 3, Sentenza n. 10448 del 06/12/1994 (Rv. 489051 - 01)
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE | Fidejussione cosiddetta "omnibus" a favore di una banca - Clausola che dispensa la banca dal chiedere specifiche autorizzazioni ex art. 1956 cod. civ. - Obblighi di correttezza e buona fede - Osservanza di detti obblighi da parte della banca - Necessità.
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE
Nella fidejussione cosiddetta "omnibus" prestata per tutte le obbligazioni derivano da future operazioni di un cliente con la propria banca, la clausola, che, in deroga alla disposizione dell'art. 1956 cod. civ., dispensa la banca dall'onere di chiedere specifiche autorizzazioni per la concessione di nuovi crediti in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (garantito) non sottrae la banca agli obblighi di correttezza e buona fede che debbono inderogabilmente regolare il comportamento delle parti anche nella fase di esecuzione del rapporto (art. 1375 cod. civ.) per cui l'operatività della garanzia fidejussoria o della clausola di dispensa deve essere esclusa non solo quando la banca abbia agito con il proposito di recare pregiudizio, ma anche quando non abbia osservato i canoni di diligenza, schiettezza e solidarietà, violando l'obbligo di ciascun contraente di salvaguardare gli interessi degli altri nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a suo carico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1956
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)