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Sez. 1, Sentenza n. 3386 del 20/07/1989 (Rv. 463412 - 01)

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI - OBBLIGAZIONI FUTURE - COSIDDETTA FIDEIUSSIONE OMNIBUS - CLAUSOLA RELATIVA - VALIDITÀ - COMPORTAMENTO DEL CREDITORE SECONDO I CRITERI GENERALI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463412-01

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI - OBBLIGAZIONI FUTURE - COSIDDETTA FIDEIUSSIONE OMNIBUS - CLAUSOLA RELATIVA - VALIDITÀ - COMPORTAMENTO DEL CREDITORE SECONDO I CRITERI GENERALI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE - NECESSITÀ.*

La garanzia personale, prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni bancarie con un terzo (cosiddetta fideiussione "omnibus"), al pari della clausola del relativo contratto, con cui il garante dispensi l'istituto medesimo dall'Onere di conseguire specifica autorizzazione per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale (art. 1956 cod. civ.), devono ritenersi valide ed efficaci, in considerazione della determinabilità "per relationem" dell'oggetto della fideiussione, sulla base di Atti di normale Esercizio dell'attività creditizia, sottratti al mero arbitrio della banca, nonché in considerazione della disponibilità dei diritti del fideiussore, in ordine alla valutazione dell'opportunità dei finanziamenti in presenza di mutate situazioni economiche del debitore principale. Peraltro, la banca beneficiaria di detta garanzia non si sottrae ai principi generali di correttezza e buona fede, che devono inderogabilmente presiedere al comportamento delle parti anche nella fase di esecuzione del rapporto (art. 1375 cod. civ.), sicché l'operatività di quella garanzia fideiussoria, o di quella clausola di dispensa, va esclusa non solo quando la banca abbia agito con il proposito di recare pregiudizio, ma anche quando non abbia osservato canoni di diligenza, schiettezza e solidarietà, violando l'Obbligo tassativo di ciascun contraente di salvaguardare gli interessi degli altri, nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico. (V 4871/88, mass n 459693; (V 6656/87, mass n 454878).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1956

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)