diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5892 del 07/07/1987 (Rv. 454283 - 01)

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - IN GENERE - APPARECCHI TELEFONICI "SENZA CORDONE" - "APPARECCHI RADIOTRASMITTENTI" - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA DEL CODICE POSTALE EX D.P.R. N. 156 DEL 1973 - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - PREVENTIVA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ EX ART. 403 DEL CODICE CITATO - NECESSITÀ - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454283-01

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - IN GENERE - APPARECCHI TELEFONICI "SENZA CORDONE" - "APPARECCHI RADIOTRASMITTENTI" - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA DEL CODICE POSTALE EX D.P.R. N. 156 DEL 1973 - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - PREVENTIVA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ EX ART. 403 DEL CODICE CITATO - NECESSITÀ - INSUSSISTENZA.*

Gli apparecchi telefonici "senza cordone", costituiti da una parte fissa da applicarsi a presa della rete telefonica e da una parte mobile collegata alla prima a mezzo di onde elettromagnetiche, in quanto idonei a consentire l'utilizzazione di detta rete, in chiamata ed in ascolto, solo entro un limitato raggio, non sono qualificabili come "apparecchi radiotrasmittenti", secondo la disciplina del codice postale di cui al d.P.R. n. 156 del 1973, e, pertanto, la loro detenzione non richiede una preventiva denuncia all'autorità, ai sensi ed agli effetti dello art. 403 del citato codice.*

Riferimenti normativi: DPR 29/03/1973 num. 156 art. 403 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)