Sez. 2 - , Sentenza n. 28513 del 18/06/2019 Cc. (dep. 01/07/2019) Rv. 276925 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso straordinario per errore di fatto – Rigetto o declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso per cassazione - Omesso esame di motivi non manifestamente infondati - Rescissione della sentenza impugnata – Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di ricorso straordinario, l'omesso esame, da parte delle Corte di cassazione, di motivi di ricorso non manifestamente infondati e di potenziale rilevanza ai fini del decidere, nel caso in cui sia seguito il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. ed alla conseguente rescissione della sentenza impugnata. (Fattispecie nella quale è stata individuata la sussistenza di un errore di fatto nell'affermazione della Corte secondo cui non era stata oggetto di ricorso la mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell'art. 634, comma 1, cod. proc. pen., laddove, invece, tale vizio era stato espressamente dedotto nel ricorso stesso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)