Sez. 3, Sentenza n. 813 del 24/01/1995 (Rv. 489902 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - CASI - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE AD ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DI INTERESSE TURISTICO, PROFESSIONALI | Necessità del locatore - Esclusione - Seria intenzione - Sufficienza - Trasferimento di un'attività commerciale esercitata in altri locali - Inidoneità di questi - Ininfluenza - Aggravio di spese e sviamento di clientela - Impedimento ad esercitare il diniego - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - CASI - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE AD ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DI INTERESSE TURISTICO, PROFESSIONALI
Gli articoli 28 e 29 della legge 27 luglio 1978 n. 392 che consentono al locatore di escludere alla prima scadenza la rinnovazione del contratto di locazione di immobile destinato ad uso non abitativo non richiedono la necessità, ma solo la seria intenzione del locatore di servirsi dell'immobile per uno degli scopi indicati dall'art. 29 cit., per cui, ove il motivo sia quello di destinare l'immobile per il trasferimento di un attività commerciale (propria o di un familiare) già esercitata in altro locale, il diniego non presuppone la inidoneità di questi locali, né può essere impedito dalla circostanza che il trasferimento comporterebbe un aggravio di spese o lo sviamento della clientela.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)