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Sez. 3, Sentenza n. 1295 del 09/06/1967 (Rv. 327843 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1967-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327843-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - ECCEZIONE.*

Per prima udienza, a norma dell'art 343 cod proc civ, deve intendersi quella fissata per la comparizione delle parti; cio comporta che l'unica eccezione, che consente alla parte di proporre appello incidentale in un'udienza successiva, e quella che si verifica allorquando l'udienza di comparizione non sia stata affatto tenuta dall'istruttore, sicche l'interessato, anche se comparso, non possa far inserire a verbale la dichiarazione d'appello. (Conf 2339'65; 832'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)