Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 21/02/1985 (Rv. 439527 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - OPERATIVITÀ IN RELAZIONE A DATI RAPPORTI - CONSEGUENZE - IN RELAZIONE AD ALTRI RAPPORTI - FACOLTATIVITÀ - IN TEMA DI DIVISIONE EREDITARIA - ESTENSIONE.*
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - OPERATIVITÀ IN RELAZIONE A DATI RAPPORTI - CONSEGUENZE - IN RELAZIONE AD ALTRI RAPPORTI - FACOLTATIVITÀ - IN TEMA DI DIVISIONE EREDITARIA - ESTENSIONE.*
L'istituto del rendiconto opera, per previsione espressa, esclusivamente in relazione a determinati, specifici rapporti giuridici, caratterizzati in genere da una situazione di amministrazione di beni altrui, con la conseguenza che, fuori di questi casi, la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti cod. proc. civ. è meramente facoltativa e la ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova. Tale principio vale anche in tema di divisione ereditaria, perché l'art. 723 cod. civ. prescrive soltanto che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, si rendano i conti, ma non stabilisce le modalità del rendiconto. (V 5720/84, mass n 437401; (V 1890/80, mass n 405507; (V 869/79, mass n 397036; (V 868/76, mass n 379541; (V 2876/67, mass n 330482; (V 1177/64; (Conf 1066/83, mass n 425852; (Conf 115/79, mass n 396179).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 263
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)