Sez. 1, Sentenza n. 24060 del 10/11/2006 (Rv. 592724 - 01)
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Mancata proposizione e diligente continuazione da parte del creditore delle istanze contro il debitore principale nel termine di legge - Decadenza dalla fideiussione - Apertura di procedura concorsuale a carico del debitore - Impossibilità giuridica di proporre istanze contro il debitore e di coltivarle diligentemente - Configurabilità - Esclusione.
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE
In tema di fideiussione, la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. - per il caso in cui il creditore non abbia proposto e diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione - non è resa inoperante dall'apertura, a carico del debitore principale, di una procedura concorsuale: questa, infatti, non implica l'impossibilità giuridica di proporre istanze contro il debitore e di coltivarle diligentemente, ma comporta soltanto che la diligenza del creditore sia valutata in relazione alle possibilità concesse dall'ordinamento in questi casi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)