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Sez. 1, Sentenza n. 9876 del 28/04/2006 (Rv. 588478 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Determinazione - Criteri - Utilizzo concomitante di essi - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588478-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

In tema di determinazione dell'assegno di divorzio, il giudice non deve dare giustificazione di tutti i parametri di riferimento indicati dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74), potendo considerare prevalente quello basato sulle condizioni economiche delle parti.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)