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Sez. 5, Sentenza n. 88 del 28/10/1971 Ud. (dep. 12/01/1972) Rv. 119783 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIE DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE E DELLE IMPOSSIBILITA DELLA COMUNICAZIONE AL GIUDICE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119783-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIE DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE E DELLE IMPOSSIBILITA DELLA COMUNICAZIONE AL GIUDICE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Anche dopo la pronuncia della sentenza, che ordina la esecuzione del decreto penale di condanna, l'opponente, che non sia comparso, ne abbia dato alcuna giustificazione della mancata comparizione, puo portare a conoscenza del giudice la esistenza di un legittimo impedimento a comparire, sempre che resti escluso che nella condotta dell'opponente si possa riscontrare una qualsiasi colpa, sia pure lieve, in ordine all'adozione di misure idonee, vuoi ad assicurarne la possibilita della tempestiva comparizione, vuoi a portare tempestivamente a conoscenza del giudice l'eventuale impedimento a comparire. Tale impedimento e il ritardo nel comunicarlo al giudice devono, cioe, essere dovuti a causa fortuita o di forza maggiore, del tutto indipendenti dal comportamento dell'opponente, che deve essere, percio, assolutamente scevro da ogni Mancanza di diligenza o di avvedutezza. Solo cosi puo acquistare Rilevanza la prova tardiva dell'impedimento, e, rimanere invalidata la sentenza per difetto di un suo presupposto legale (assenza ingiustificata dell'opponente). (Conf 115642, anno 1970 ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)