Sez. 4, Sentenza n. 4617 del 11/03/1981 Ud. (dep. 15/05/1981) Rv. 148885 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - COLPA DI COLORO CHE VIOLARONO LE NORME DI PREVENZIONE IN PRECEDENZA - DATORI DI LAVORO E PREPOSTI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - COLPA DI COLORO CHE VIOLARONO LE NORME DI PREVENZIONE IN PRECEDENZA - DATORI DI LAVORO E PREPOSTI.*
Le misure di protezione e di sicurezza, attinenti all'espletamento del lavoro da parte dei prestatori d'opera, devono essere attuate prima ancora che sia dato inizio al lavoro e su di esse sono obbligati a vigilare sia il datore di lavoro che, nel tempo successivo, il dirigente da lui preposto. L'eventuale condotta colposa di coloro, che non attuarono quelle misure in tempo precedente, non vale a scagionare coloro che, per legge, sono i naturali destinatari dell'Obbligo giuridico dianzi citato. (sulla 'rigidità dell'Obbligo dei datori di lavoro e preposti in tema del genere, da ultimo mass n 144528/80 e massime ivi citate, mass n 133541/76).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)