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Sez. 3, Sentenza n. 1776 del 25/11/1981 Ud. (dep. 19/02/1982) Rv. 152384 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - ESCLUSIONE - ORDINANZE RELATIVE - INOPPUGNABILITÀ - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1981-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152384-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - ESCLUSIONE - ORDINANZE RELATIVE - INOPPUGNABILITÀ - FONDAMENTO.*

Le ordinanze concernenti la Costituzione di parte civile sono sottratte ad ogni mezzo di impugnazione allo scopo di evitare ritardi al normale svolgimento del rapporto processuale penale. Allo stesso fine è diretto il sistema di termini e di decadenze (art. 97 ultima parte; 100; 111; 118; 119 e 121 cod. proc. pen.) per cui la questione dell'intervento o dell'esclusione dei soggetti secondari del procedimento penale, sia senza ritardo risolta, in modo definitivo, prima dell'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado. (Conf mass n 129310).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 97, Cod. Proc. Pen. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 439 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)