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Sez. U, Sentenza n. 9429 del 25/09/1997 (Rv. 508252 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE | Allegazione di specifiche circostanze di fatto relative ad un determinato rapporto giuridico - Giudice designato dalla legge in relazione a quel rapporto - Giurisdizione - Sussistenza - Sanitario dipendente da Unità Sanitaria Locale - Domanda di pagamento di compensi per prestazioni professionali estranee al rapporto di lavoro rese in base a specifica convenzione con la stessa USL - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Censure di illegittimità di atti o provvedimenti della Usl relativi a detto rapporto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508252-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE

Ai fini della decisione sulla giurisdizione - la quale è determinata dall'oggetto della domanda - deve esser preso in considerazione il cosiddetto "petitum" sostanziale dedotto dall'attore, avendo riguardo in particolare ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata nel giudizio, e pertanto qualora l'attore alleghi a fondamento di tale pretesa specifiche circostanze di fatto relative ad un determinato rapporto giuridico, la giurisdizione appartiene al giudice designato dalla legge in relazione a tale rapporto. Ne deriva che la domanda di un sanitario, dipendente da una USL, volta a far valere nei confronti di questa il diritto al compenso per una attività professionale (nella specie, quale esperto qualificato per la sorveglianza del personale soggetto a radiazioni ionizzanti, a norma del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185) compiuta, al di fuori del rapporto di lavoro, in base a specifica convenzione con la stessa USL, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto nascente da un rapporto d'opera professionale, senza che in contrario rilevi l'esistenza di atti o provvedimenti della USL relativi a detto rapporto, dei quali venga dedotta l'illegittimità, potendo tale circostanza condurre eventualmente alla disapplicazione degli stessi da parte del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: DPR 13/02/1964 num. 185, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)