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Sez. 2, Sentenza n. 20449 del 30/04/2026 Cc. (dep. 03/06/2026) Rv. 290171-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE | Sequestro probatorio - Valutazione del "fumus commissi delicti" - Sindacato del giudice differenziato in base alla fase processuale - Necessità - Procedimento per il delitto di ricettazione - Individuazione del reato presupposto - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290171-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE

In tema di sequestro probatorio, la valutazione della sussistenza del "fumus commissi delicti" va differenziata in base alla fase processuale e al grado di sviluppo dell'attività investigativa, sicché, nel caso in cui si proceda per il delitto di ricettazione di una somma di denaro e il vincolo sia disposto in una fase ancora iniziale delle indagini preliminari, non è necessaria la puntuale individuazione della tipologia del reato presupposto, essendo sufficiente che ricorrano elementi idonei a rendere concreta, seria e plausibile l'ipotesi della provenienza delittuosa del bene. (Fattispecie relativa a decreto di convalida del sequestro di dispositivi informatici).

Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)