Sez. 2, Sentenza n. 20449 del 30/04/2026 Cc. (dep. 03/06/2026) Rv. 290171-01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE | Sequestro probatorio - Valutazione del "fumus commissi delicti" - Sindacato del giudice differenziato in base alla fase processuale - Necessità - Procedimento per il delitto di ricettazione - Individuazione del reato presupposto - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE
In tema di sequestro probatorio, la valutazione della sussistenza del "fumus commissi delicti" va differenziata in base alla fase processuale e al grado di sviluppo dell'attività investigativa, sicché, nel caso in cui si proceda per il delitto di ricettazione di una somma di denaro e il vincolo sia disposto in una fase ancora iniziale delle indagini preliminari, non è necessaria la puntuale individuazione della tipologia del reato presupposto, essendo sufficiente che ricorrano elementi idonei a rendere concreta, seria e plausibile l'ipotesi della provenienza delittuosa del bene. (Fattispecie relativa a decreto di convalida del sequestro di dispositivi informatici).
Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)