Sez. L, Sentenza n. 157 del 08/01/2009 (Rv. 606184 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Art. 1, comma 6, della legge n. 223 del 1990 - Prescrizione decennale per i contributi dei lavoratori autonomi - Prescrizioni in corso - Applicabilità - Conseguenze - Prescrizione non ancora maturata all'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 - Atto interruttivo precedente a tale ultima legge - Applicabilità del termine decennale - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
Il termine di prescrizione per i contributi dei lavoratori autonomi è stato elevato a dieci anni dall'art. 1, comma 6, della legge n. 233 del 1990 e detto termine si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge. Ne consegue che, ove detta prescrizione non sia ancora maturata al momento di entrata in vigore della successiva legge n. 335 del 1995 (che reca, all'art. 3, commi 9 e 10, una nuova disciplina, anche transitoria, della prescrizione contributiva), l'atto interruttivo intervenuto precedentemente alla vigenza della stessa legge n. 335 (nella specie, atto del 13 gennaio 1992 in relazione a contributi maturati nel periodo dal 1985 al 1991) vale a perpetuare l'anzidetto termine di prescrizione decennale.
Riferimenti normativi: Legge 02/08/1990 num. 233 art. 1 com. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)