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Sez. U, Sentenza n. 5784 del 04/03/2008 (Rv. 602374 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335 - Applicabilità - Limiti - Atti interruttivi successivi all'entrata in vigore di tale legge e precedenti il 1 gennaio 1996 - Effetto conservativo del termine decennale di prescrizione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602374-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

In tema di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall'INPS nel periodo tra la data suddetta ed il 31 dicembre 1995, i quali - tenuto conto dell'intento del legislatore di realizzare un "effetto annuncio" idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti - valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l'atto interruttivo; dalla data di questo inizia a decorrere un nuovo termine decennale di prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)