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Sez. L, Sentenza n. 12262 del 27/11/1995 (Rv. 494834 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Caducazione della sentenza non definitiva sull' "an" - Conseguente caducazione di quella sul "quantum" - Formazione del giudicato formale sulla prima - Irrilevanza - Conferma nella seconda degli argomenti sull' "an" contenuti nella prima - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494834-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Quando, a seguito della Cassazione con rinvio della sentenza impugnata, si verifica l'estinzione del giudizio di rinvio, alla stessa consegue, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., l'estinzione dell'intero processo, con caducazione di tutte le altre sentenze eventualmente emesse nel corso dello stesso (eccettuate quelle già coperte dal giudicato, perché non impugnate). Se tale estinzione coinvolge una sentenza non definitiva sull' "an debeatur", si determina automaticamente la caducazione anche della sentenza definitiva sul "quantum", anche nel caso in cui rispetto ad essa si sia formato il giudicato formale, che è solo apparente, in quanto condizionato alla mancata riforma della sentenza non definitiva che ne costituisce l'antecedente logico - giuridico. È irrilevante, poi, la circostanza che nella sentenza sul "quantum" risultino ribaditi argomenti circa la fondatezza, anche sull' "an", della domanda, le relative affermazioni dovendosi intendere quali meri "obiter dicta", perché ininfluenti sulle statuizioni adottate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)