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Sez. U, Sentenza n. 2695 del 21/08/1972 (Rv. 360332 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DENUNZIA - IN GENERE - OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE - INDICAZIONE DEL PREZZO REALE CONVENUTO, DIFFORME DAL VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO - ILLICEITA TRIBUTARIA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360332-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DENUNZIA - IN GENERE - OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE - INDICAZIONE DEL PREZZO REALE CONVENUTO, DIFFORME DAL VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO - ILLICEITA TRIBUTARIA - INSUSSISTENZA.*

Il principio sancito dall'art 15 del Reggio decreto n 1639 del 1936, secondo cui le imposte di registro sono commisurate sul valore venale in comune commercio, non si riconnette ad un Obbligo del contribuente di denunciare tale valore. Al contribuente, invece, spetta solo far si che con la comunicazione di cio che il contratto o l'atto contiene, possa procedersi alla liquidazione immediata di quella imposta che compete sulla base dei valori e corrispettivi che ne risultano, rientrando poi nel potere-dovere dell' amministrazione finanziaria di revisionare i prezzi, corrispettivi e valori risultanti da stipulazioni delle parti e quelli determinati dall'ufficio, al fine di accertare la congruita o meno rispetto al valore venale del bene in comune commercio. Non puo, pertanto, ritenersi illecito dal punto di vista tributario, l'indicazione nell'atto sottoposto a registrazione di un prezzo che, sebbene reale rispetto a quanto effettivamente convenuto, risulti poi difforme dal valore venale in comune commercio.*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 20 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)