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Sez. 1, Sentenza n. 471 del 21/02/1974 (Rv. 368193 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - OBBLIGO DI DENUNCIA - ESCLUSIONE - LIMITI - IMPOSTA (TIPO O TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - MORATORI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368193-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - OBBLIGO DI DENUNCIA - ESCLUSIONE - LIMITI - IMPOSTA (TIPO O TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - MORATORI - CONDIZIONI.*

Se e vero che ai fini dell'imposta di registro il contribuente non e tenuto a dichiarare il valore venale del bene trasferito e quindi la commisurazione dell'imposta a tale valore, nel modo previsto dallo art 15 del DL 7 agosto 1936, n 1639, non puo riferirsi ad un correlativo Obbligo di denunzia da parte sua, e vero anche che tutto cio non e incompatibile con il riconoscimento della responsabilita che grava sul contribuente per gli interessi previsti dalla legge 28 marzo 1962, n 147, con decorrenza dal giorno in cui e dovuta l'imposta principale. L'Obbligo degli interessi moratori sul tributo complementare trova infatti il suo titolo sufficiente nella circostanza del tardivo adempimento di codesta obbligazione rispetto alla data in cui divenne esigibile l'imposta principale. E, trattandosi di interessi derivanti dalla mora, cioe da una causa presuntivamente imputabile al debitore (art 1218 cod civ), per il sorgere del relativo Obbligo non occorre che lo ufficio dimostri, oltre al ritardo, anche la colpa del contribuente, mentre a quest'ultimo spetta provare che l'incongruita dei dati sottoposti all'ufficio non e imputabile a fatto suo proprio. (nella specie i giudici del merito avevano ritenuto che ricorresse un caso di 'fatto non imputabile al contribuentè perche, ai fini dell'imposta di registro, non occorre indicare il valore del bene ma il prezzo corrisposto, e quindi dalla differenza tra il valore accertato ed il prezzo dichiarato non potesse desumersi una ragione di responsabilita del contribuente medesimo. La SC, nel cassare la sentenza, ha enunziato il principio di cui in massima). (V 318'73, mass n 362224; 2695'72, mass nn 360332 e 360333).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 43 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 15, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)