Sez. 2, Sentenza n. 24875 del 23/11/2006 (Rv. 593386 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Quote latte - Produzione di latte in eccesso - Prelievo supplementare - Trattenimento da parte dell'acquirente tenuto al versamento - Comunicazione delle Associazioni di produttori relativa all'importo da versare - Obbligo degli acquirenti di versare il prelievo entro venti giorni - Contestuale obbligo di restituire ai produttori le somme trattenute in eccesso - Sussistenza - Violazione - Conseguenze.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA
Ai sensi dell'art. 5, ottavo comma, della legge n. 468 del 1992, gli acquirenti della produzione di latte devono, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma 6 dello stesso articolo, versare allo Stato il prelievo supplementare comunicato dall'associazione per ciascun produttore ed entro lo stesso termine devono restituire ai produttori le somme residue ad essi spettanti, in quanto è unico ed identico l'interesse pubblico che sovrintende sia al sollecito versamento delle somme dovute allo Stato e destinate alla Comunità europea sia la restituzione delle somme trattenute (indebitamente ove dai conteggi emerga che sono state versate in eccesso) ai produttori di latte. In mancanza di tale restituzione, o anche in caso di semplice ritardo, gli acquirenti sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'art. 11 della legge n. 468 del 1992.
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1992 num. 468 art. 5, Legge 26/11/1992 num. 468 art. 11, DPR 23/11/1993 num. 569 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)