Sez. L, Sentenza n. 1156 del 21/01/2014 (Rv. 629935 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Personale amministrativo universitario - Indennità di buonuscita - Voci retributive computabili - Indennità di posizione e indennità perequativa - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE
In tema di determinazione dell'indennità di buonuscita, l'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, esclude che possano essere computati elementi diversi da quelli in esso tassativamente indicati, comprensivi, sostanzialmente, dei trattamenti economici fondamentali, e non anche di quelli accessori, dovendosi escludere che le espressioni "stipendio", "paga" o "retribuzione" possano essere interpretate nel senso generico di retribuzione omnicomprensiva, riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa. Ne consegue che l'indennità di posizione e l'indennità perequativa non rilevano ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita del personale amministrativo universitario.
Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1032 com. 38 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 com. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)