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Sez. U, Sentenza n. 1 del 18/03/1970 Ud. (dep. 30/11/1970) Rv. 115786 - 01

REATO - DELITTO TENTATO(TENTATIVO) - IDONEITA DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - REATO IMPOSSIBILE - REATO DI PERICOLO O DI DANNO - TENTATIVO - IDONEITA DELL'AZIONE - GIUDIZIO SULLA IDONEITA NEI REATI DI PERICOLO E NEL TENTATIVO DEI REATI DI DANNO - CRITERI DIFFERENZIALI.*
Stato
decisa il 1970-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115786-01

REATO - DELITTO TENTATO(TENTATIVO) - IDONEITA DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - REATO IMPOSSIBILE - REATO DI PERICOLO O DI DANNO - TENTATIVO - IDONEITA DELL'AZIONE - GIUDIZIO SULLA IDONEITA NEI REATI DI PERICOLO E NEL TENTATIVO DEI REATI DI DANNO - CRITERI DIFFERENZIALI.*

Il principio generale dell'idoneita dell'Azione, come tale applicabile a tutti i reati, comporta, ai fini del giudizio sul rapporto di sufficienza causale inerente al concetto intrinsecamente relativo di idoneita, la impostazione di un diverso problema e lo svolgimento di un diverso giudizio sulla idoneita nella figura del tentativo di reato di danno rispetto alla figura dei reati di pericolo. Nel primo caso l'Azione deve ritenersi idonea quando possa causare il risultato intenzionale senza il concorso di altri fattori eventuali nel secondo caso l'Azione deve ritenersi idonea quando possa conseguire il risultato anche con il concorso di altri fattori eventuali. La differenza e correlativa alla diversita dei fini di tutela della norma di legge penale nei reati di danno rispetto ai reati di pericolo nei primi la norma tende ad evitare la lesione del bene giuridico protetto, mentre nei reati di pericolo la norma tende altresi ad evitare, ancor prima, che sorga una situazione di pericolo dalla quale puo scaturire la lesione del bene giuridico (danno temuto). Nei due casi, il giudizio di relativita sul rapporto di sufficienza causale, ai fini dell'affermazione della idoneita, e sempre un giudizio di prognosi (sulla possibilita che si verifichi qualche cosa), ma con una diagnosi formulata differentemente a seconda di due modi diversi in cui quella possibilita si prospetti all'intelletto. Il primo modo (che e necessario per sorreggere il giudizio di idoneita nella figura generale del tentativo di reato di danno) puo esprimersi nella rappresentazione mentale 'cio accadra se non sopravviene nulla che lo impediscà. Il secondo modo (che e sufficiente per sorreggere il giudizio di idoneita nei reati di pericolo) puo esprimersi nella rappresentazione mentale 'cio potra accadere se vi contribuisca qualche cosa che non e da escludere possa sopravvenirè e cio in rispondenza alla esigenza umana di difendersi anche contro questo secondo tipo di possibilita quando, come e nei reati di pericolo, il danno temuto assume tale rilievo da indurre ad evitare anche le situazioni di pericolo da cui il danno possa derivare.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 49 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)