Sez. 1, Sentenza n. 11265 del 13/10/1995 Ud. (dep. 17/11/1995) Rv. 202849 - 01
Prove - Mezzi di prova - Testimonianza - Testimonianza indiretta | Testimonianza "de relato" - Possibilità per il giudice di ritenere attendibile la testimonianza " de relato" - Sussistenza - Ragioni.
Prove - Mezzi di prova - Testimonianza - Testimonianza indiretta
In tema di valutazione della prova - con specifico riferimento alla testimonianza "de relato" - il legislatore, con la disposizione di cui all'art. 195 del nuovo codice di procedura penale, si è limitato ad imporre l'acquisizione diretta della fonte originaria di conoscenza al fine di verificare l'assunto riferito dal testimone "de relato", ma non per questo ha posto una sorta di gerarchia, privilegiando imprescindibilmente la prima, cosicché soccorre al riguardo il principio generale del libero convincimento del giudice che non può considerarsi vincolato alla fonte primaria medesima.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)