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Sez. 5, Ordinanza n. 16004 del 08/07/2009 (Rv. 608996 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenze delle commissioni tributarie - Impugnazione - Termini - Art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità generale - Termine annuale - Decorrenza - Deposito della sentenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608996-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'art. 327 cod. proc. civ., estendendo la propria efficacia all'intero ordinamento processuale, si applica anche alle sentenze delle commissioni tributarie di primo e secondo grado, le quali, pertanto, non possono essere impugnate ove sia trascorso un anno dalla loro pubblicazione; il termine in questione decorre dal deposito della sentenza, senza che assuma alcun rilievo la comunicazione del relativo avviso da parte della cancelleria, a meno che la parte rimasta contumace non dimostri di non avere avuto alcuna conoscenza del processo; ai fini dell'accertamento di tale conoscenza, è sufficiente che sia nota la proposizione del ricorso, desunta dalla proposizione di un'istanza di differimento dell'udienza di trattazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)