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Sez. 5, Sentenza n. 12441 del 08/06/2011 (Rv. 618379 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE | Omessa comunicazione della data dell'udienza di primo grado - Impugnazione della sentenza da parte del ricorrente - Termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. - Rispetto - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618379-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. per l'impugnazione della sentenza deve essere osservato anche nell'ipotesi in cui alla parte non sia stata comunicata la data dell'udienza di discussione, determinando la mancata comunicazione dell'udienza una nullità della sentenza che si converte in motivo di impugnazione e non potendo tale vizio indurre ignoranza del giudizio in capo al ricorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)