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Sez. 1, Sentenza n. 27307 del 18/06/2003 Ud. (dep. 24/06/2003) Rv. 225261 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE | Nozione.
Stato
decisa il 2003-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225261-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE

Nel delitto di omicidio la circostanza aggravante della premeditazione, prevista dall'art. 577 comma 1 n. 3 cod. pen., richiede due elementi: uno, ideologico o psicologico, consistente nel perdurare, nell'animo del soggetto, di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile; l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non essendo stato individuato il momento dell'insorgere del proposito criminoso, per la mancata prova del movente dell'omicidio, non era stato possibile valutare l'esistenza di un ragionevole lasso di tempo tra il proposito criminoso e la sua attuazione, per cui non risultava neppure accertata la sussistenza della circostanza aggravante).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 577 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)