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Sez. 1, Sentenza n. 4678 del 29/10/1998 Ud. (dep. 14/04/1999) Rv. 213018 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE | Elementi costitutivi: psicologico e cronologico - Subordinazione del proposito omicidiario all'avverarsi di un evento rimesso alla volontà della vittima - Irrilevanza ai fini della configurabilità dell'aggravante - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213018-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE

La circostanza aggravante della premeditazione richiede due elementi: uno, ideologico o psicologico, consistente nel perdurare, nell'animo del soggetto, di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile; l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere - fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito - di un intervallo di tempo apprezzabile, la cui consistenza minima non può essere in astratto rigidamente determinata, ma deve risultare in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa e a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere. Alla sua configurabilità non osta il fatto che l'agente abbia condizionato l'attuazione del proposito criminoso al mancato verificarsi di un evento ad opera della vittima, quando la condizione risolutiva si ponga come un avvenimento previsto, anche se poco probabile, atto a interrompere la risoluzione criminosa, essendo unicamente rilevante che egli abbia preso una decisione preventiva, caratterizzata da completezza e irreversibilità, pur mettendo nel conto che uno specifico avvenimento possa annullare il programmato svolgersi del proposito di uccidere verso l'esito finale. (Nella specie, l'agente aveva portato in luogo appartato la moglie - che gli aveva preannunciato di voler dar corso alla procedura di separazione coniugale - con il proposito di ucciderla, qualora la donna non avesse receduto dall'intento dichiarato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 577 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)