diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 671 del 10/05/1996 Cc. (dep. 03/07/1996) Rv. 205459 - 01

Demanio | Demanio marittimo - Violazione del divieto di ingresso o di accesso a un'area portuale o demaniale - Illecito penale - Sussistenza - Riconducibilità al divieto di circolazione all'interno della medesima area - Esclusione - Illecito amministrativo previsto dal secondo comma dell'art. 1174 cod. nav. come modificato dalla legge 28 dicembre 1993 n. 561 - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205459-01

Demanio

L'introduzione di un veicolo nelle zone demaniali portuali e aeroportuali in violazione del divieto di accesso e senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione costituisce ancora violazione del primo comma dell'art. 1174 del codice della navigazione, così come riformulato dalla legge 28 dicembre 1961 n. 561, e perciò reato punito con l'arresto fino a tre mesi, poiché tale introduzione non ha niente a che fare con la violazione dei provvedimenti dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, violazione trasformata dalla stessa legge in illecito amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1174, Legge 28/12/1993 num. 561 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)