Sez. 3, Sentenza n. 10215 del 22/10/1996 Ud. (dep. 28/11/1996) Rv. 206735 - 01
NAVIGAZIONE | Art. 1174 cod. nav. - Accesso ai porti - Configurabilità del reato - Esclusione.
NAVIGAZIONE
Il reato di cui all'art. 1174 cod. nav. non è configurabile nel caso d'accesso nel porto senza l'autorizzazione del Comandante della Capitaneria del Porto (nella specie Presidente del Consorzio autonomo del Porto di Genova), essendo in tal caso ravvisabile l'ipotesi depenalizzata dall'illecito amministrativo, di cui al secondo comma del medesimo articolo. Il provvedimento abilitativo, infatti, serve soltanto a limitare il flusso dei vincoli all'interno dell'area demaniale ed è equiparabile a quello rilasciato dal Sindaco, per limitare la circolazione in centro storico o al divieto di transito in alcune zone. Soltanto per particolari e determinate esigenze, specificamente individuate ed attinenti alla polizia dei porti, si possono prescrivere limitazioni di carattere temporaneo o permanente, giustificate da precise ragioni, in modo da consentire un controllo sulla legittimità dell'atto. Quest'ultimo può essere disapplicato dal giudice penale ed oggetto di possibile impugnativa davanti a quello amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1174, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 6, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 7 CORTE COST., Legge 28/12/1993 num. 561 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)