Sez. 3, Sentenza n. 2082 del 24/01/1997 Ud. (dep. 05/03/1997) Rv. 207200 - 01
DEMANIO | Demanio marittimo - Introduzione di veicolo in area portuale senza autorizzazione- Reato di cui al primo comma dell'art.1174 cod.nav. - Configurabilità - Esclusione.
DEMANIO
Nel caso di introduzione di un veicolo in area portuale senza autorizzazione (Nella specie del Presidente del Consorzio autonomo del Porto di Genova) non è configurabile il reato di cui al primo comma dell'art.1174 cod.nav., bensì l'ipotesi, depenalizzata, dell'illecito amministrativo di cui al secondo comma del medesimo articolo. Infatti, l'autorizzazione alla circolazione di veicoli in area portuale serve solo a limitarne il flusso e può essere equiparata a quella rilasciata dal Sindaco per regolare la circolazione di autoveicoli in centro storico o impedirne l'accesso o il transito in alcune zone urbane. (Conf.Sez.III, Ud.24 gennaio 1997, n.119, P.M.in proc.Palmisano).
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1174, Legge 28/12/1993 num. 561 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)