Sez. L - , Ordinanza n. 8680 del 09/04/2018 (Rv. 648621 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi ex art. 3, comma 5, della l. n. 448 del 1998 - Società facenti capo ad unico titolare - Incremento occupazionale - Criterio di cui al comma 6, lett. d), dello stesso articolo - Applicabilità - Onere della prova a carico dell'impresa - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Ai fini della concessione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 3, comma 5, della l. n. 448 del 1998, nell'ipotesi di società facenti capo ad un unico titolare, l'incremento occupazionale di cui al comma 6, lett. d), dello stesso articolo, deve essere calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ex art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; é a carico dell'impresa interessata l'onere di provare che il predetto incremento è avvenuto al netto delle diminuzioni occupazionali in questione.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 com. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 com. 6 lett. D CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)