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Sez. U, Sentenza n. 290 del 05/02/1971 (Rv. 349768 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DISTINZIONE TRA FONDI RUSTICI ED AREE EDIFICABILI - QUESTIONI DI FATTO O DI DIRITTO - RISPETTIVE CONDIZIONI - QUESTIONI DI DIRITTO - DECISIONE PREGIUDIZIALE - ORGANI COMPETENTI.*
Stato
decisa il 1971-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349768-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DISTINZIONE TRA FONDI RUSTICI ED AREE EDIFICABILI - QUESTIONI DI FATTO O DI DIRITTO - RISPETTIVE CONDIZIONI - QUESTIONI DI DIRITTO - DECISIONE PREGIUDIZIALE - ORGANI COMPETENTI.*

Nel difetto di una definizione legislativa, o di precise regole legislative che fissino strettamente i criteri di distinzione tra la categoria dei fondi rustici e quella dei non rustici, la nozione di fondo rustico non e di per se diversa da quella del linguaggio comune. Pertanto, ai fini della valutazione, in materia di imposte indirette sui trasferimenti dei terreni, la discriminazione va fatta caso per caso, tenendo conto dello stato dei terreni alla stregua di accertamenti di fatto, tecnici ed economici, sull'obbiettiva consistenza, qualitativa dei medesimi che consentono di individuare il criterio di tassazione senza che occorra far ricorso ad operazioni di carattere giuridico. Se, pero, per accertare il carattere agricolo od edificabile del fondo si debbono risolvere questioni attinenti all'interpretazione o applicazione di norme legislative, regolamentari o negoziali, ovvero all'esistenza e Determinazione degli effetti di divieti, di vincoli imposti da servitu, da rapporti di vicinato, da rapporti basati su norme di edilizia, che possano incidere sulla concreta utilizzabilita del terreno, e, conseguentemente, sul suo valore venale, in tali casi la scelta del criterio di valutazione e la Determinazione del valore imponibile non implicano solo operazioni meramente tecniche o economiche, e le relative questioni giuridiche, dedotte o rilevabili d'ufficio, vanno decise in via pregiudiziale, da parte degli organi competenti (Sezione di diritto della commissione provinciale in primo grado e commissione centrale in secondo grado) prima che si possa procedere alla valutazione dei beni trasferiti. (V 700'70, mass n 345928' 823'69, mass n 339155' 446'69, mass n 338515' 2737'68, mass n 335332).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 30 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)