Sez. 5, Sentenza n. 29571 del 29/12/2011 (Rv. 621040 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI | Direttiva del Consiglio 2003/96/CE - Conformità della normativa nazionale ai principi comunitari - Tassazione degli oli lubrificanti - Legittimità - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI
In tema di oli lubrificanti, la direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità , come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/75/CE, deve essere interpretata - come pure affermato dalla sentenza della Corte di giustizia UE 5 luglio 2007, in cause C-145/06 e 146/06 - nel senso che la normativa nazionale di cui agli artt. 62 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede la riscossione di un'imposta di consumo gravante sugli oli lubrificanti quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi da quelli di carburante per motori o combustibile per riscaldamento, non si pone in contrasto con il diritto comunitario, essendo gli Stati membri liberi di imporre una propria tassazione sui prodotti energetici.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 62 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 116 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)