diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 8562 del 08/04/2009 (Rv. 607581 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Pendenza di giudizio diretto all'accertamento della caducazione degli effetti di un giudicato per fatto sopravvenuto - Sospensione per pregiudizialità di altro giudizio relativo all'accertamento di un diritto dipendente dal rapporto coperto dal giudicato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607581-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Allorquando venga introdotto un giudizio nel quale si chieda l'accertamento del venir meno della cosa giudicata che abbia riconosciuto l'esistenza di un rapporto giuridico, adducendosi che esso è dipeso o da un fatto (nella specie, una transazione) che, essendosi verificato oltre il momento nel quale nel processo si è formato il giudicato, non si è potuto dedurre in esso, o da un fatto sopravvenuto che si è verificato addirittura oltre la formazione della cosa giudicata formale, la pendenza di tale giudizio non è idonea a determinare la sospensione, per pregiudizialità-dipendenza ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., del giudizio nel quale sia stato invocato l'accertamento di un diritto dipendente dal rapporto sul quale è intervenuto il giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)