Sez. 6, Sentenza n. 7466 del 01/12/1998 Ud. (dep. 10/06/1999) Rv. 213893 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI FIDUCIA | Nomina - Da parte di un prossimo congiunto di persona arrestata - Soggezione a termini di caducazione - Esclusione - Nomina di altro difensore da parte del soggetto interessato - Caducazione della nomina effettuata dal congiunto - Esclusione - Possibilità normale di revoca ex art. 107 cod. proc. pen. - Sussistenza.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI FIDUCIA
In tema di nomina del difensore di fiducia, la previsione dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. pen., attribuisce legittimazione sostitutiva alla nomina al prossimo congiunto del soggetto "in vinculis", fino a che questo ultimo vi provveda direttamente. In tali limiti temporali, tuttavia, la nomina effettuata dal congiunto ha piena efficacia e non è soggetta né a conferma da parte dell'interessato né a particolari termini di scadenza. In particolare, la nomina successiva di un altro difensore da parte dell'interessato non determina di per sè la caducazione dell'incarico conferito dal congiunto; tale effetto potendo conseguire solo con la revoca della precedente nomina, a norma dell'art. 107 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)