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Sez. 1, Sentenza n. 4701 del 24/10/1994 Cc. (dep. 11/01/1995) Rv. 200322 - 01

Difesa e difensori - Di fiducia | Nomina - Da parte di un prossimo congiunto in favore di persone arrestate, fermate o in custodia cautelare - Previsione insuscettibile di applicazione analogica - Ragioni - Fattispecie: latitante - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1994-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200322-01

Difesa e difensori - Di fiducia

La "ratio" dell'art. 96 comma terzo cod. proc. pen. - che consente la nomina del difensore di fiducia da parte di un prossimo congiunto in favore di "persone arrestate, fermate o in custodia cautelare", fino a che esse non vi abbiano provveduto - consiste nell'ovviare alla situazione di impossibilità o difficoltà di comunicazione in cui possono trovarsi le predette persone nell'operare una libera scelta: conseguentemente la norma in questione non è suscettibile di applicazione analogica. (Fattispecie nella quale il mandato a proporre istanza di riesame avverso un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere era stato conferito dalla moglie dell'indagato latitante; affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha ritenuto che correttamente il Tribunale avesse dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta da difensore così nominato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 296

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)