Sez. 1, Sentenza n. 25323 del 29/04/2003 Ud. (dep. 11/06/2003) Rv. 229673 - 01
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - DI FIDUCIA | Persona arrestata o fermata - Nomina difensore di fiducia da parte di un prossimo congiunto - Successiva nomina di altro difensore da parte del soggetto interessato - Caducazione della nomina effettuata dal prossimo congiunto - Sussistenza - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - DI FIDUCIA
La legittimazione sostitutiva, riconosciuta dall'art. 96, comma terzo, cod. proc. pen. al prossimo congiunto, ha carattere eccezionale e temporaneo e il presupposto della stessa è rigorosamente legato alle difficoltà di provvedere personalmente alla designazione di un difensore in dipendenza della condizione di persona arrestata, fermata o in stato di custodia cautelare. Conseguentemente, il legale scelto dal prossimo congiunto resta sprovvisto dell'eccezionale titolo abilitativo allo svolgimento del mandato difensivo una volta che queste difficoltà siano venute meno e l'indagato sottoposto a limitazione della libertà personale abbia nominato un diverso difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)